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3. "PILLOLE" DI FINANZIARIA 2020: NUOVO CREDITO D'IMPOSTA E DETRAZIONI


NUOVO CREDITO D’IMPOSTA CHE SOSTITUISCE IL MAXI E L’IPER AMMORTAMENTO

In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia. 
Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;

Il credito d’imposta varia, a seconda della tipologia del bene e della somma investita, dal 40% al 6%.

Il credito d’imposta in esame non è tassabile ai fini Irpef, Ires ed Irap, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Il fornitore dei beni deve riportare sulle fatture / documenti l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.

DETRAZIONE SERVE IL PAGAMENTO TRACCIATO

Dal primo gennaio 2020 le spese sanitarie e gli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR), da portare in detrazione IRPEF al 19% nella dichiarazione dei redditi, devono essere pagate con carte, bonifici, assegni, sistemi digitali o comunque tracciabili.

Le uniche eccezioni, riguardano le spese mediche effettuate in farmacia, presso la sanitaria o dall’ottico che potranno continuare ad essere detratte anche se pagate in contanti, così come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN.

Tipologia spesa medica

Modalità di pagamento

Farmaci  

Sia bancomat che contanti

Dispositivi medici (occhiali, prodotti ortopedici, ausili per disabili ecc..)

Sia bancomat che contanti

Visite mediche presso strutture pubbliche

Sia bancomat che contanti

Visite mediche presso strutture private accreditate con SSN

Sia bancomat che contanti

Visite mediche presso strutture private o medici specialisti non accreditati con il SSN

Solo bancomat, carta o bonifici

Ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate

Solo bancomat, carta o bonifici

Esami del sangue presso strutture private non accreditate

Solo bancomat, carta o bonifici

Ad esempio,  se si paga con il bancomat una delle spese sanitarie che prevedono l’utilizzo di un metodo tracciabile, non basterà conservare una copia della fattura o lo scontrino fiscale rilasciato, ma anche la copia del pagamento POS o un altro giustificativo della spesa come l’estratto conto.

Altra cosa molto importante è che chi effettua il pagamento deve corrispondere a chi usufruisce della detrazione, quindi pagare le spese della mamma, con la carta di credito / bancomat del figlio fa perdere la detrazione.

Le altre spese che rientrano nelle nuove disposizioni di legge, oltre alle spese sanitarie, sono:

  • gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili,
  • spese per istruzione,
  • spese funebri,
  • spese per l’assistenza personale,
  • spese per attività sportive per ragazzi,
  • spese per intermediazione immobiliare,
  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede,
  • erogazioni liberali,
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico,
  • spese veterinarie,
  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni,
  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Le ricevute delle spese e del pagamento dovranno essere conservati per 5 anni.