
NUOVO CREDITO D’IMPOSTA CHE SOSTITUISCE IL MAXI E L’IPER AMMORTAMENTO
In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
- veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
Il credito d’imposta varia, a seconda della tipologia del bene e della somma investita, dal 40% al 6%.
Il credito d’imposta in esame non è tassabile ai fini Irpef, Ires ed Irap, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Il fornitore dei beni deve riportare sulle fatture / documenti l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.
DETRAZIONE SERVE IL PAGAMENTO TRACCIATO
Dal primo gennaio 2020 le spese sanitarie e gli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR), da portare in detrazione IRPEF al 19% nella dichiarazione dei redditi, devono essere pagate con carte, bonifici, assegni, sistemi digitali o comunque tracciabili.
Le uniche eccezioni, riguardano le spese mediche effettuate in farmacia, presso la sanitaria o dall’ottico che potranno continuare ad essere detratte anche se pagate in contanti, così come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN.
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Tipologia spesa medica |
Modalità di pagamento |
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Farmaci |
Sia bancomat che contanti |
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Dispositivi medici (occhiali, prodotti ortopedici, ausili per disabili ecc..) |
Sia bancomat che contanti |
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Visite mediche presso strutture pubbliche |
Sia bancomat che contanti |
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Visite mediche presso strutture private accreditate con SSN |
Sia bancomat che contanti |
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Visite mediche presso strutture private o medici specialisti non accreditati con il SSN |
Solo bancomat, carta o bonifici |
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Ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate |
Solo bancomat, carta o bonifici |
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Esami del sangue presso strutture private non accreditate |
Solo bancomat, carta o bonifici |
Ad esempio, se si paga con il bancomat una delle spese sanitarie che prevedono l’utilizzo di un metodo tracciabile, non basterà conservare una copia della fattura o lo scontrino fiscale rilasciato, ma anche la copia del pagamento POS o un altro giustificativo della spesa come l’estratto conto.
Altra cosa molto importante è che chi effettua il pagamento deve corrispondere a chi usufruisce della detrazione, quindi pagare le spese della mamma, con la carta di credito / bancomat del figlio fa perdere la detrazione.
Le altre spese che rientrano nelle nuove disposizioni di legge, oltre alle spese sanitarie, sono:
- gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili,
- spese per istruzione,
- spese funebri,
- spese per l’assistenza personale,
- spese per attività sportive per ragazzi,
- spese per intermediazione immobiliare,
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede,
- erogazioni liberali,
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico,
- spese veterinarie,
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni,
- spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Le ricevute delle spese e del pagamento dovranno essere conservati per 5 anni.
