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DPCM 8 MARZO 2020 - CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

CORONAVIRUS – NUOVE MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2020 (GAZZETTA UFFICIALE 8 MARZO 2020, N. 59)

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato un decreto che definisce nuove misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.

Le disposizioni del nuovo decreto producono effetto fino al 3 aprile 2020, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure.

NELL'ALLEGARE IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO, richiamiamo l’attenzione sulle misure di principale interesse per le aziende operanti in provincia di Padova,Treviso e Venezia con riserva di fornire successivamente integrazioni e commenti.

- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che par tecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

- si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma restando la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile - smart working (si vedano oltre le indicazioni relative alle modalità operative);

- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

- sono sospese fino al 3 aprile tutte le attività didattiche, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici o da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

- sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

- sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;

- sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario;

- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

Con circolare dell'11 marzo 2020 il Prefetto di Padova precisato che l’attività può proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegna a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio evitare che il momento della consegna preveda contatti personali. Non è, invece, previsto l’accesso del pubblico al locale oltre le ore 18 per il ritiro del prodotto.

- sono consentite le attività commerciali diverse dalle attività di ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse; (VEDI CARTELLO ALLEGATO)

- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti;

- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati; nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse; la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

ATTENZIONE!

Su tutto il territorio nazionale:

- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

- è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta; le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica;

misure igienico sanitarie

Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria riportate in allegato al decreto.

Nell’evidenziare che si tratta delle medesime misure già riportate in allegato al decreto del 4 marzo 2020, rammentiamo che, al fine di favorire la conoscenza di tali indicazioni presso collaboratori e clienti, Federalberghi ha predisposto un volantino in lingua italiana e lingua inglese.

sistema sanzionatorio

Si ricorda che il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento adottate dalle autorità competenti è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206).

Le attività esercitate in violazione ai previsti obblighi potranno inoltre essere sospese.

decorrenza e durata

Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.