
AGGIORNAMENTO DPCM10 APRILE 2020: FACCIAMO CHIAREZZA SULLE ATTIVITA’ COMMERCIALI AUTORIZZATE ALL’APERTURA
ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
Le attività commerciali al dettaglio autorizzate all’apertura sono indicate nell’ALLEGATO 1 del DPCM 10 aprile. Si tratta di supermercati, negozi alimentari, minimercati, esercizi specializzati (frutta, verdura, pescherie, macellerie, ecc.), articoli igienico-sanitari, igiene personale e profumeria, articoli medicali e ortopedici, ferramenta, materiale elettrico, ottica, distributori di carburanti, commercio animali domestici, edicole, farmacie, parafarmacie, erboristerie, tabaccherie, vendite on line, telefoniche e con distributori automatici. Si evidenzia, inoltre, che, nella Regione Veneto, negozi al dettaglio esclusivamente di vestiti per bambini e neonati, librerie e cartolerie sono autorizzati all’apertura per due giorni alla settimana, esclusi festivi e prefestivi, Sono, inoltre autorizzati, come servizi per la persona, le lavanderie, le puliture, le tintorie e i servizi di pompe funebri . I prodotti florovivaistici possono essere venduti, oltre che dai produttori, anche nell’ambito dei cosiddetti angoli verdi di supermercati e altri esercizi autorizzati all’apertura, ma non nelle fiorerie.
In base alle vigenti ordinanze regionali, sussiste l’obbligo per tutti gli esercizi commerciali , anche all’aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di far rispettare le misure di distanziamento di almeno due metri, di perimetrazione dell’area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti UTILIZZA IL NOSTRO CARTELLO.
L’accesso agli esercizi commerciali deve essere limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone ed è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori.
Le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio.
In base alle vigenti ordinanze del Presidente della Giunta Regionale (del 20 marzo, 3 e 4 aprile 2020) sul territorio regionale veneto, l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari è vietata nella giornata di domenica e noi giorni festivi, mentre è autorizzata l’apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole.
CONSEGNE A DOMICILIO
La possibilità di effettuare consegne a domicilio anche di prodotti non alimentari o non di prima necessità (ad es. abbigliamento, cartoleria, libri, giocattoli ecc.) è espressamente confermata dal sito ufficiale www.governo.it, nel rispetto delle disposizioni fiscali e dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Ciò deve avvenire, con vendita a distanza (ordini via mail, telefono) senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali e deve accertarsi che siano utilizzati adeguati sistemi di protezione. Poiché vi sono stati casi di contestazione sulla legittimità della consegna da parte degli organi di controllo si raccomanda di accompagnare la merce con documenti attestanti l’ordine ricevuto e il documento di vendita, mantenendone copia anche dopo la consegna, nel caso il controllo avvenga nel tragitto di ritorno.
SERVIZI DI RISTORAZIONE
I servizi di ristorazione ( fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie, pasticcerie) possono effettuare solo la consegna a domicilio , nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento, che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi fuori dai locali. Restano aperti, infine, gli esercizi di somministrazione presenti negli aeroporti e negli ospedali garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Ricordiamo che se l’esercente decide di attivare il servizio di vendita a domicilio, svolgendo il servizio con personale proprio occorre aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) inserendo anche questa specifica fase lavorativa. Ciò comporta l’aggiornamento del piano di autocontrollo HACCP (Ascom ha predisposto per i propri associati un modello di aggiornamento semplificato) e della posizione INAIL aziendale. L’alimento dovrà essere confezionato in contenitori per alimenti e consegnato alle temperature corrette, nel rispetto della catena del caldo o del freddo. Andrà, inoltre, allegata copia dell’elenco ingredienti di ogni singolo prodotto e il documento commerciale
MERCATI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
In base alle suddette ordinanze regionali, l’esercizio di commercio nella forma di mercato all’aperto e al chiuso o su area pubblica o privata può essere effettuata limitatamente ai generi alimentari solo nei comuni nei quali i sindaci abbiano adottato un apposito piano (come quello ad esempio adottato dal comune di Padova) consegnato ai commercianti, che preveda la perimetrazione dei mercati all’aperto, la presenza di un unico varco di accesso, separato da quello di uscita, la sorveglianza delle distanze sociali e del divieto di assembramento, l’uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine da parte dei venditori e dei compratori
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL’INGROSSO
Sono sospese gran parte delle attività produttive e commerciali all'ingrosso ad eccezione di quelle indicate nell'ALLEGATO 3 del DPCM 10 aprile, individuate in base al codice Ateco, anche secondario.
Nel caso non si disponesse della visura camerale è possibile recuperare il codice Ateco della propria impresa su www.registroimprese.it, scrivendo semplicemente il nome dell’impresa nel campo “cerca impresa”
Il Decreto stabilisce, inoltre, che restano consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell’ allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali che continuano ad essere regolarmente erogati.
In tali casi, per continuare l’attività funzionale alla filiera autorizzata, i titolari delle imprese che hanno attività produttive ubicate in provincia di Padova dovranno darne comunicazione alla Prefettura di Padova, con MODELLO inviato all'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., specificando le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite (è sufficiente indicare le principali, fino ad un massimo di cinque soggetti beneficiari).
La comunicazione inoltrata con le modalità sopra indicate consente il legittimo esercizio dell'attività fino all'eventuale adozione del provvedimento di sospensione della medesima che il Prefetto potrà adottare, qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste.
Sono consentite, infine, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo qualora dall'interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Anche in tal caso dovrà essere data comunicazione alla Prefettura, con le stesse modalità sopra indicate e l'attività, potrà essere legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.
Il Prefetto può sospendere le attività qualora ritenga non sussistano le condizioni dichiarate.
ATTIVITA’ SOSPESE
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione; è consentita inoltre la spedizione di merci giacenti in magazzino e la ricezione di beni e forniture. La comunicazione non è dovuta quando le attività sono svolte direttamente dal titolare dell'impresa o da un amministratore della società e non è necessaria per le attività di commercio al dettaglio per le quali resta consentita l'attività di vendita con consegna a domicilio.
Le comunicazioni devono essere inviate una sola volta per l'intero periodo, esclusivamente compilando il form on line della Prefettura raggiungibile attraverso il link: https://forms.gle/EAfN1LswWLo491Vg9 .
SANZIONI
La violazione alle disposizioni indicate comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge n. 19/2020 (salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 euro e sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni).
Aggiornamento 16 aprile
