
LE NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE PER LE IMPRESE DOPO IL DPCM 10APRILE E L'ORDINANZA REGIONALE DEL 13 APRILE
LE FAQ PIU' COMUNI IN MERITO ALL'ORDINANZA REGIONALE
Le nuove disposizioni nazionali, nonché quelle specifiche dettate dall’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile in vigore da oggi 14 aprile 2020 prevedono:
- la possibilità di apertura al pubblico solo per due giorni alla settimana (esclusi comunque i festivi e prefestivi) dei negozi esclusivamente dedicati alla vendita al dettaglio di: vestiti per bambini e neonati, libri e articoli di cartoleria (sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020 alla vendita di tali prodotti)
- consentita l’apertura anche ulteriori attività all’ingrosso, quali per esempio carta cartone e articoli di cartoleria (ATECO 46.49.1) e fertilizzanti e altri prodotti chimici per l’agricoltura (ATECO 46.75.01)
- resta confermata la possibilità di consegna a domicilio per tutte le attività
- sono confermati i mercati di prodotti alimentari (previa specifico piano di sicurezza comunale)
- i distributori automatici per il commercio al dettaglio (diversi da quelli di carburante), sono consentiti solo se all'interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l'acqua potabile (c.d. “Case dell'acqua”), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici
- Sono inoltre previste ulteriori MISURE DI SICUREZZA per tutti gli esercizi commerciali: sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri. Si conferma l’obbligo di utilizzo di mascherine e guanti (o possesso di gel disinfettante)
(QUI IL NUOVO CARTELLO) - per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita
- tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull'applicazione del protocollo.
- è confermata la chiusura dei supermercati la domenica e i giorni festivi, quindi 25 aprile e 1 maggio
- credito d’imposta del 50% non solo per la sanificazione degli ambienti, ma anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quindi mascherine, guanti, pannelli protettivi, detergenti mani e disinfettanti. Limite di spesa ammessa 20.000 euro.
Gli uffici di Confcommercio Ascom Padova sono a disposizione dei soci per i chiarimenti e le informazioni sia in merito alle specifiche attività che per l’assistenza tecnica nella definizione dei corretti protocolli di sicurezza.
FAQ PIU' COMUNI RELATIVE ALL'ORDINANZA N. 40 DEL 13 APRILE 2020
1 - Le attività economiche, produttive e commerciali, ammesse sono solo quelle espressamente previste nell’ordinanza regionale n. 40?
No, le attività ammesse sono in primo luogo fissate dal DPCM 10.4.2020; l’ordinanza n. 40 vieta alcune delle attività ammesse dal DPCM e chiarisce quelle che devono ritenersi ammesse a livello regionale;
2 - Lo spostamento in macchina per uso privato e non lavorativo deve avvenire senza passeggeri?
Lo spostamento di cui parlano il DPCM e l’ordinanza n. 40 è quello fatto con possibilità di contatto diretto con terzi e quindi suscettibile di veicolare il contagio. Se la macchina è utilizzata a fini privati la situazione è la stessa della dimora privata (salvo il fatto che poi non si può scendere in qualsiasi numero se non per le ragioni che legittimano lo spostamento con ogni mezzo – esigenze lavorative, di necessità e di salute); se la macchina è usata per lavoro valgono le regole fissate per l’attività lavorativa dell’impresa interessata;
3 - I distributori automatici di latte sfuso è ammessa all’aperto e al di fuori di attività ammesse?
Sì, in qualunque posto si trovino;
4 - Ci si può spostare da un comune all’altro per l’acquisto di vestiti (scarpette incluse) per bambini?
Sì,se il negozio più vicino è in altro comune e comunque verso il negozio più vicino e non verso quello preferito; lo stesso principio vale per gli alimentari, come chiarito dalla circolare Ministero Interno 23.3.2020;
5 - E’ ammessa la vendita di vestiti per bambini in negozi che vendono anche abbigliamento per adulti? E’ ammessa la vendita di passeggini?
a) No, si deve trattare di negozi abilitati alla vendita di soli vestiti per bambini;
b) no;
6 - L’attività di fisioterapista è ammessa?
Sì, rientrando tra le attività comprese nel codice Ateco 86, previsto dall’allegato 3 del DPCM 10.4.2020
7 - La vendita al dettaglio (singoli consumatori) di fiori e piante è ammessa?
In quanto prodotti agricoli, anche se non alimentari, è ammessa dall’art. 2 DPCM comma 5, presso i produttori. E’ vietata come vendita degli esercizi commerciali di fioreria (codice Ateco 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante). La consegna a domicilio è sempre consentita, anche da parte di esercizi commerciali chiusi al pubblico.
8 - Si possono fare picnic nei giorni del 25 aprile e 1° maggio nelle superfici condominiali?
No, si parla di nucleo famigliare al singolare. Sono aree condominiali e comunque non di proprietà esclusive anche le aree verdi o attrezzate di lottizzazione recintate (quelle non recintate sono a maggior ragione escluse).
9 - Le case d’acqua e del latte sono solo quelle interne ad uffici?
No, sono solo quelle poste in aree pubbliche o aperte al pubblico
10 - Le attività sociali per le quali è raccomandato l’uso del termometri sono le sagre o eventi pubblici?
No, tali eventi sono da sempre vietati a seguito del verificarsi dell’emergenza a partire dal DPCM 8.3.2020 e restano vietata in base alla lett. i) del DPCM 10.3.2020. Ci si riferisce alle attività non economiche che sono legittimamente svolte a servizio di comunità (es. disabili) e che comportano la compresenza di più persone nello stesso luogo.
11 - La spedizione delle merci di magazzino è ammessa? Si, a condizione che sia effettuata una comunicazione al Prefetto. Si deve trattare di merci realizzate prima della sospensione dell’attività produttiva e giacenti in magazzino e non prodotte dopo.
12 - Si possono fare lavori in proprio di manutenzione del verde o dell’edificio non urgenti presso seconde case o altre proprietà diverse dall’abitazione?
No, lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale è vietato dalla lett. a) del DPCM 10.4.2020.
13 - Gli studenti universitari che alloggiano in strutture universitarie possono rimanere nelle strutture stesse?
La materia non è regolata dall’ordinanza n. 40. Il DPCM vieta lo spostamento stabile in comune diverso da quello in cui il soggetto si trova al momento dell’entrata in vigore (14.4.2020) salva la sussistenza di esigenze di tutela della salute, assoluta urgenza ed esigenze lavorative. Gli studenti ospiti dell’alloggio universitario rimangono quindi legittimamente nella struttura che li ospita e possono effettuare gli spostamenti dalla struttura stessa previsti per tutti gli altri cittadini (es. tutela salute, esigenze lavorative, necessità, acquisto giornali e tabacchi).
Padova 14 aprile 2020
