ESTESO IL BONUS LOCAZIONE AL MESE DI GIUGNO
Il "Decreto Rilancio" aveva previsto un credito d'imposta parametrato al canone di locazione di marzo / aprile / maggio (per le strutture turistico ricettive, aprile / maggio / giugno) pagato nel 2020.
Il "Decreto Agosto" ha esteso il bonus anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive)
Possono accedere al credito d'imposta in esame:
- esercenti attività d'impresa;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali (compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).
Il beneficio in esame è riconosciuto ai predetti soggetti con:
- ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni. Tale limite non rileva per le strutture alberghiere / agrituristiche / agenzie di viaggio / tour operator/ strutture termali;
- una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 .
La riduzione di fatturato / corrispettivi va verificato mese per mese e, pertanto, il beneficio in esame può spettare anche soltanto per uno dei mesi previsti. |
Tale riduzione NON è richiesta anche ai soggetti che:
- hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019;
- a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale / sede operativa nei Comuni "colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19".
Il credito d'imposta è pari al:
- 60% del canone mensile di locazione / leasing pagato nel 2020 (20% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni);
- 30% del canone in caso di affitto d'azienda pagato nel 2020 (10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni);