
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I NEGOZI DEI CENTRI STORICI DELLE CITTÀ D’ARTE E PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE
Sono state convertite in legge due misure importanti presenti nel decreto agosto per il sostegno e il rilancio dell’economia, che riguardano una il settore commercio e l’altro quello della ristorazione, fortemente danneggiati dalla crisi sanitaria che ha drasticamente ridotto il numero di clienti, soprattutto stranieri.
Non appena il Ministero delle Politiche Agricole e il Ministero dell’Economia emaneranno le disposizioni attuative verranno stabiliti criteri, requisiti e modalità di erogazione dei contributi.
Importante è sottolineare che le due misure non sono cumulabili tra loro.
I CONTRIBUTI DEL FONDO RISTORAZIONE
Possono usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di prodotti ( inclusi i vini, di filiere agricole e alimentari anche DOP e IGP, che valorizzano la materia prima di qualità dei territori), solo i ristoranti che abbiano subito un calo del fatturato.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato dei mesi da marzo a giugno 2019.
Se le imprese hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019, il decreto prevede una norma di favore, consentendo l’erogazione del contributo anche in assenza dei requisiti sul calo del fatturato.
Al contributo possono accedere tutti i ristoranti italiani, purché in possesso dei requisiti prima indicati.
Il contributo a fondo perduto andrà a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. In sede di conversione in legge, il Parlamento ha aggiunto a tale elenco le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting), e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, le imprese registrate con codice ATECO 55.10.00 (alberghi). Come richiedere il contributo
L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:
- un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della richiesta, a fronte della presentazione dei documenti fiscali che certificano gli acquisti effettuati (anche non quietanzati);
- il saldo a seguito della presentazione della quietanza di pagamento che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
I CONTRIBUTI PER I NEGOZI DEI CENTRI STORICI
Alla misura possono accedere i negozi che si trovano nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia (tra cui Padova) che – in base all’ultima rilevazione statistica disponibile – registrano un numero di turisti stranieri almeno tre volte superiore a quello dei residenti (per i capoluoghi di provincia), oppure pari o superiore a quello dei residenti (per le città metropolitane).
Anche in questo caso il contributo può essere richiesto solo in presenza di un calo delle entrate. L’agevolazione infatti viene concessa solo se il fatturato di giugno 2020 è stato inferiore ai due terzi di quello registrato nel giugno dello scorso anno.
L’importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di giugno 2020 e quello di giugno 2019, nelle seguenti misure:
- 15% per i soggetti con ricavi non superiori a 400mila euro;
- 10% per i soggetti con ricavi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro.
In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150mila euro, né inferiore a:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per ogni info vi invitiamo a rivolgervi al proprio consulente contabile.
Padova 21 ottobre 2020
