
IL VENETO RITORNA ZONA ARANCIONE: ECCO IN SINTESI LE ATTIVITA' CONSENTITE
Da lunedì 8 marzo il Veneto è in zona arancione. Ecco, in sintesi, le attività consentite
SPOSTAMENTI
È confermato il “coprifuoco” dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, periodo durante il quale gli spostamenti devono essere giustificati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Sono previste inoltre le seguenti limitazioni:
- divieto di spostarsi al di fuori dei confini comunali, se non per motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune;
- è consentito lo spostamento da comuni con meno di 5 mila abitanti, per una distanza massima di 30 km. dai confini comunali e comunque mai verso il comune capoluogo di provincia;
- possibilità di recarsi, nell’ambito del proprio comune, presso abitazioni private, ma solo nell’orario 5-22 e in numero massimo di 2 persone (oltre a eventuali minori di 14 anni o persone disabili).
NEGOZI, CENTRI COMMERCIALI, BAR E RISTORANTI
Le attività commerciali sono aperte con ingressi contingentati.
- Nei weekend e nei giorni festivi e prefestivi i negozi all’interno dei centri commerciali e dei parchi commerciali sono chiusi ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie
- Chiusi i musei, i cinema e i teatri, come pure chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.
- Bar (codice Ateco prevalente 56.3) aperti fino alle ore 18 solo per l’asporto, mentre le altre attività di commercio e ristorazione sono aperte fino alle 22 sempre e solo per l’asporto.
- E’ sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione sia in piedi che seduti (compresi bar, pasticcerie, gelaterie, etc.) e nelle loro adiacenze.
- Il servizio a domicilio è sempre consentito 24 ore su 24.
- Nelle strutture alberghiere invece è consentita, senza limiti di orario, la consumazione di cibi e bevande ma solamente per i clienti alloggiati.
MENSA CONTRATTUALIZZATA
Gli esercizi di ristorazione possono svolgere il servizio di “mensa contrattualizzata per lavoratori”, purchè sia stato redatto:
- un contratto scritto tra il datore di lavoro e l’ esercizio di somministrazione, che preveda lo svolgimento del servizio di ristorazione (“mensa”) da effettuare in orario diurno o serale, a favore dei dipendenti dell’impresa;
- un elenco nominativo dei lavoratori che possono fruire del servizio.
Circolare Ministero dell'Interno 6 marzo 2021
Padova 8 marzo 2021
