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GREEN PASS E SUPER GREEN PASS: COSA CAMBIA

GREEN PASS E SUPER GREEN PASS: DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 N. 172 - CIRCOLARE DEL MINISTERO INTERNO DEL 2 DICEMBRE 2021

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 2 dicembre 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al decreto-legge n. 172 del 2021 che, oltre a prevedere l'estensione dell'obbligo vaccinale a operatori di particolari settori esposti, istituisce la certificazione verde cosiddetta rafforzata o SUPER GREEN PASS.

Il nuovo provvedimento, a decorrere da lunedì 6 dicembre, aggiunge agli ambiti e ai servizi ai quali è possibile accedere esclusivamente se muniti di green pass gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati.

Inoltre, viene introdotta una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato o super green pass, e le altre certificazioni, generate anche in base a un test molecolare o antigenico rapido.

Nei territori in zona bianca, nel periodo ricompreso tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022, solo i possessori di green pass rafforzato potranno svolgere le attività e accedere ai servizi per i quali la normativa vigente prevede, in zona gialla, limitazioni o sospensioni.

Nel periodo indicato, pertanto, solo ai soggetti muniti di green pass rafforzato sarà consentito l'accesso a: spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori, ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Nella circolare si rileva quindi che rimangono escluse dall’obbligo di green pass rafforzato, e soggette quindi solo al green pass base, le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose. Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che, nel caso in cui i partecipanti di tali feste fruiscano di servizi di ristorazione al chiuso o di intrattenimento, si realizzano le condizioni per le quali è richiesto il green pass rafforzato.

La circolare precisa, inoltre, che la fruizione dei servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, come anche l'accesso alle mense e ai servizi di catering continuativo, sarà possibile anche ai possessori di certificazione verde non rafforzata.

Si precisa, infine, che la disciplina in materia di green pass, ivi compreso quello rafforzato, non si applica ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

A seguito delle precisazioni fornite dal Ministero, si riportano le seguenti considerazioni aggiornate sulle restrizioni in vigore dal  6 dicembre per accedere alle attività ricettive e termali e ad alcuni servizi e attività accessorie:

ZONA BIANCA E GIALLA

Alberghi e altre strutture ricettive: l’accesso è consentito ai possessori di green pass base, ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Bar e ristorante aperto ai soli alloggiati: l’accesso è consentito ai possessori di green pass base, ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Bar e ristorante aperto anche al pubblico, al chiuso per il consumo al tavolo: l’accesso è consentito ai possessori di super green pass, ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Bar e ristorante aperto anche al pubblico, per il consumo al banco o all’aperto: l’accesso è libero. Si segnala tuttavia che l’ospite, per accedere al banco (o all’area all’aperto in cui avviene la somministrazione), potrebbe essere costretto ad attraversare un’area alla quale possono accedere solo i possessori del green pass base (ad esempio, nei casi in cui non è possibile accedere al bar provenendo direttamente dall’esterno della struttura o utilizzando un percorso riservato).

Feste, intrattenimenti e balli: l’accesso è consentito ai possessori di super green pass, ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose: l’accesso è consentito ai possessori di green pass base, ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Nel caso in cui i partecipanti di tali feste fruiscano di servizi di ristorazione al chiuso o di intrattenimento, è richiesto il super green pass, tranne che per i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Convegni e congressi: l’accesso è consentito ai possessori di green pass base, ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Riunioni: l’accesso è consentito ai possessori di green pass base, ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Centri benessere, palestre e piscine: l’accesso è consentito ai possessori di green pass base, ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Strutture termali: l’accesso è consentito ai possessori di green pass base, ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Strutture termali per le prestazioni LEA: l’accesso è libero.

Impianti di risalita: l’accesso è consentito ai possessori di green pass base, ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

tabella riepilogativa

CLICCARE QUI PER LA TABELLA che riepiloga la disciplina applicabile nelle varie ipotesi sopra descritte, indicando il tipo di green pass eventualmente richiesto per ciascuna attività, in ragione del colore della zona.

NUOVE LINEE GUIDA PER BUFFET E CONVEGNI

- in relazione alla gestione del buffet, non è più menzionato l’obbligo di somministrazione mediante personale incaricato e si prevede la possibilità di organizzare “una modalità a buffet prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie. La modalità self- service può essere consentita con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.”;

- in relazione a convegni e congressi, non è più menzionato “il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti”, ma si prevede che “il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre assembramenti di persone, dopo confronto con le autorità sanitarie locali. Nel caso in cui l’evento sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell’evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell’orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti.”

Padova 5 dicembre 2021