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GREEN PASS: DAL 1° APRILE CADE L'OBBLIGO PER NEGOZI, ALBERGHI E RISTORAZIONE ALL'APERTO

SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALL'EPIDEMIA DI COVID-19 (DL 4 MARZO 2022 N. 24)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.70 del 24 marzo 2022) il decreto-legge che contiene “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

- A decorrere dal 1° aprile, l’accesso ai negozi, alle attività di servizi alla persona, alle strutture ricettive e ai servizi di ristorazione all’aperto sarà consentito senza esibizione di alcuna certificazione.

Sarà altresì consentito accedere, senza esibizione di alcuna certificazione, ai servizi di ristorazione, anche al chiuso, all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

- Dal 1° al 30 aprile sarà invece necessaria l’esibizione del green pass base per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso. Si evidenzia che il green pass base sarà necessario anche in relazione ai servizi di ristorazione al chiuso delle strutture ricettive che siano accessibili al pubblico esterno.

- Dal 1° al 30 aprile sarà inoltre necessario continuare a richiedere l’esibizione del green pass rafforzato per l’accesso ai centri benessere al chiuso, alle sale da ballo, ai convegni e congressi e ad altre attività elencate di seguito.

IMPIEGO DEL GREEN PASS BASE (ART. 6)

Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi vaccinali e specifiche deroghe;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto;
  • accesso ad aeromobili, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

IMPIEGO DEL GREEN PASS RAFFORZATO (ART. 7)

- Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (ART. 5)

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Tali dispositivi devono essere di tipo FFP2 in alcuni particolari luoghi, quali ad esempio:

  • aeromobili, navi e traghetti interregionali, treni interregionali, Intercity, e Alta Velocità, autobus che collegano più di due regioni;
  • funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

In sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, al momento del ballo non è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

CARTELLO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

CARTELLO PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE À DI SOMMINISTRAZIONE 

Padova 28 marzo 2022