
APPROVATE LE NUOVE “LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI" - ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 1° APRILE
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Ministero della Salute contenente le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, applicabili fino al 31 dicembre 2022, salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
L’ordinanza precisa che le attività economiche e sociali devono esercitarsi nel rispetto delle Linee guida allegate all’ordinanza che hanno ridotto e semplificato le misure di prevenzione.
PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE
Le linee guida contengono, anzitutto, i seguenti principi di carattere generale che devono essere applicati, adattandoli al contesto, a tutte le specifiche attività economiche e sociali:
- Informazione: predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei localie comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
- Certificazione verde COVID-19: obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
- Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
- Igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
- Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
- Aerazione: rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.
Per quanto riguarda le modifiche alle singole schede, fermo restando il costante richiamo, in ognuna di esse, alle misure di carattere generale sopra riportate, si evidenzia in particolare quanto segue:
RISTORAZIONE E CERIMONIE
La sezione è stata riorganizzata con l’eliminazione di molti paragrafi e della scheda che in precedenza era prevista per le “Cerimonie”.
- Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno prenotato;
- Non vi è più il riferimento alla consultazione on line del menu, agli esercizi che non dispongono di posti a sedere, alla consumazione al banco né alla postazione dedicata alla cassa.
Viene confermata l’applicazione delle misure di prevenzione ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, nonché per l’attività di catering e per i banchetti, nell’ambito di cerimonie.
Inoltre, viene confermato che:
- gli esercizi che somministrano pasti privilegino l’accesso tramite prenotazione, restando comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
- tutti gli esercizi dispongano i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);
- tutti gli esercizi privilegino l’utilizzo degli spazi esterni nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
- si possono organizzare buffet, anche self service, con modalità organizzative che evitino assembramenti;
- i clienti devono indossare la mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, in ogni occasione in cui non siedono al tavolo. Al contrario, per i lavoratori, non è più indicatotale obbligo;
- devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche;
- devono essere mantenute porte, finestre e vetrate aperte a meno che le condizioni meteo o altre situazioni di necessità non lo consentano (confermate anche le indicazioni per gli impianti di condizionamento);
- sono consentite le attività ludiche alle medesime condizioni precedenti (uso della mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, igienizzazione delle mani e delle superfici di gioco, distanza di sicurezza tra i giocatori ed i tavoli).
COMMERCIO
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Nella presente scheda non viene confermata la disposizione relativa alla possibile dotazione di barriere fisiche nelle postazioni dedicate alla cassa.
Sono invece confermate le seguenti misure:
- regolare l’accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il distanziamento di almeno 1 metro;
- obbligo di disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
- favorire modalità di pagamento elettroniche.
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
Nella presente scheda non risultano eliminate particolari misure di prevenzione, stante la vigenza dei principi generali esposti in Premessa.
Tra le misure confermate, inoltre, si segnalano le seguenti:
- riorganizzare gli spazi per consentire l’accesso in modo ordinato, eventualmente contingentando gli ingressi, al fine di evitare code e assembramenti;
- garantire maggior distanziamento dei posteggi ampliando, laddove possibile, l’area mercatale
- per ogni posteggio garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
Inoltre, viene ribadito che, qualora non ci siano ulteriori spazi da destinare all’area mercatale e non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa.
ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
ATTIVITÀ RICETTIVE
Così come stabilito nelle precedenti Linee Guida, le disposizioni in esame si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (ivi compresi gli alloggi in agriturismo, le locazioni brevi, le strutture turistico-ricettive all’aria aperta, i rifugi alpini ed escursionistici e gli ostelli della gioventù).
Indicazioni di carattere generale:
- Non è più indicatoil rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e della differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture;
- Non vi è più il riferimentoalla postazione dedicata alla reception ed alla cassa;
- Non è più richiestol’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno alloggiato.
La scheda conferma che:
- tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.
Viene, inoltre, confermato che:
- il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi;
- occorre favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online;
- l’utilizzo degli ascensori deve consentire il rispetto della distanza interpersonale;
- occorre frequentemente igienizzare tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni.
SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
Nel documento aggiornato le indicazioni relative a:
- l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione;
- l’elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
- limitazioni alla permanenza dei clienti in ordine al tempo ed alla capienza;
- possibilità di delimitare con barriere fisiche l’area di lavoro;
- per i centri massaggi e centri abbronzatura, l’obbligo di organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare almeno 1 metro di distanza;
- l’obbligo di lavare la biancheria con acqua calda o con candeggina.
Le disposizioni confermate, invece, riguardano:
- il distanziamento di almeno 1 metro, sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti, tramite la riorganizzazione degli spazi, laddove possibile;
- la possibilità per l’utenza, previa igienizzazione delle mani, di consultare riviste, quotidiani e materiale informativo;
- l’obbligo, sia per l’operatore che per il cliente, durante il tempo necessario all’espletamento della prestazione, se distanti meno di 1 metro, indossare la mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- un’adeguata igienizzazione delle superfici di lavoro prima di un nuovo cliente e un’adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori;
- favorire le modalità di pagamento elettroniche;
- la possibilità di praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi;
- un’adeguata aerazione della doccia abbronzante, nonché la pulizia e la disinfezione della tastiera di comando, tra un cliente e l’altro;
- evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, che devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e l’altro.
CONVEGNI, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
Vengono eliminate le misure inerenti a:
- confronto con le ASL per valutare il numero massimo dei partecipanti;
- mantenere un registro delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
- l’obbligo di dotare di barriere fisiche le postazioni dedicate alla segreteria e all’accoglienza;
- consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati;
- proteggere dispositivi ed attrezzature (es. microfoni, tastiere, mouse , puntatori laser) con una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
Vengo, invece, confermate le seguenti disposizioni:
- valutare il numero massimo dei partecipanti all’evento in base alla capienza degli spazi individuati, utilizzare sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell’orario di ingresso, per poter ridurre assembramenti di persone;
- riorganizzare gli spazi, organizzando, possibilmente, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita al fine di garantire l’accesso in modo ordinato e di evitare code e assembramenti di persone;
- promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi;
- i dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale;
- nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi;
- garantire la regolare igienizzazione degli ambienti.
- rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
- garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali.
CORSI DI FORMAZIONE
Non si rinviene, nel documento aggiornato, l’obbligo di mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività, per un periodo di quattordici giorni.
Di contro, vengono confermate le disposizione inerenti a:
- privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei;
- privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni, laddove possibile;
- organizzare gli spazi destinati all’attività in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificità del corso;
- nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività;
- la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila;
- garantire la regolare igienizzazione degli ambienti, degli strumenti e delle attrezzature ad ogni cambio di utente e comunque a fine giornata;
- in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda, potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
Leggi qui l'Ordinanza Minsalute 1.4.2022
