Un'ordinanza della Corte di Cassazione ha riconosciuto l'illegittimità di un accordo sottoscritto in azienda pur in presenza di un sindacalista
Il verbale di conciliazione per il commercio va correttamente sottoscritto presso le sedi degli Enti Bilaterali, dove sono costituite le idonee Commissioni di conciliazione, in applicazione del Contratto Collettivo di settore.
Altre ipotesi non solo non sono previste, ma potrebbero essere in seguito argomento di contestazione.
Lo ha stabilito una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha stabilito l’invalidità di un verbale di conciliazione firmato con la presenza di un sindacalista ma presso la sede aziendale anziché presso una sede neutra com'è, per l'appunto, la sede dell'Ente Bilaterale.
"La Corte - spiega Enrico Rizzante dell'Ufficio Legale dell'Ascom Confcommercio di Padova - ha evidenziato una mancanza di neutralità rispetto alla posizione individuale del lavoratore coinvolto, che nell’ambito della sua azienda non sarebbe comunque assistito in modo adeguato, in quanto l’ambiente è potenzialmente coercitivo. Si tratta di una pronuncia che si inserisce all’interno di un filone giurisprudenziale che si sta consolidando".
Naturalmente la competenza generale rimane sempre in capo all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, mentre dal Contratto Collettivo Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confcommercio con le Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-Uil non sono previste altre sedi sul tipo, ad esempio, delle sedi sindacali pure (ovvero presso i Sindacati), così come devono intendersi non idonee anche le sedi delle aziende o degli studi professionali.
PADOVA 17 APRILE 2025