ACCESSO ALLE SECONDE CASE: CHIARIMENTI INTERPRETATIVI
Le nuove misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica vietano fino al 15 febbraio 2021 “ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. Ai sensi delle medesime disposizioni, “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.
Nei giorni scorsi, alcuni organi di informazione hanno riferito che le nuove disposizioni consentirebbero gli spostamenti anche verso le seconde dimore, anche in affitto, ubicate in altre regioni o province autonome.
Al riguardo, si segnala che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato sul proprio sito internet (sezione riservata alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo) alcuni importanti chiarimenti, di seguito riportati.
Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case".
Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.
Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione).
Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
Inoltre, la Presidenza ha precisato espressamente che il divieto di spostamento per turismo verso un’altra Regione o Provincia autonoma comprende anche gli spostamenti verso alloggi presi in locazione breve (fino a 30 giorni).
Gli spostamenti per turismo saranno invece nuovamente consentiti dopo il 15 febbraio (salva l’eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative).
Padova 22 gennaio 2021
