GREEN PASS: DIRITTI E DOVERI DI CONTROLLO PER I TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI NELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Il Ministro dell’Interno ha inviato a tutte le Prefetture d’Italia una circolare, datata 10 agosto 2021, con la quale si specificano, tra l’altro, alcuni aspetti relativi ai diritti e doveri di controllo, che spettano ai titolari dei pubblici esercizi.
La nota precisa che il controllo prima dell’accesso ai locali e alle attività per i quali è previsto l’obbligo di possesso di green pass prevede due momenti:
- il primo riguarda l’obbligo di verifica del qr-code, attraverso l’apposita app: questo controllo va sempre effettuato nel caso il cliente intenda consumare al tavolo, al chiuso, all’interno del locale
- il secondo riguarda l’incrocio dei dati che risultano dall’app (cognome, nome e data di nascita dell’intestatario), con quelli di un documento d’identità. Questo secondo controllo, secondo la circolare si renderà necessario solo nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione (ad esempio se dal controllo effettuato con la app compare il nome maschile e ci si ritrova di fronte ad una donna, oppure quando emerge con chiarezza una palese differenza d’età tra l’intestatario del green pass e la persona che lo esibisce).
Un altro aspetto fondamentale che emerge dalla circolare è quello relativo alle sanzioni: nel testo si specifica che “qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente”. La specificazione è essenziale perché salvaguarda i comportamenti in buona fede dei titolari dei pubblici esercizi, che potranno, invece, essere sanzionati in caso di palese comportamento contrario alle attuali normative.
Per quanto attiene i poteri di verifica dei documenti d’identità, la circolare conferma che “l’avventore è tenuto ad esibire il documento d’identità, anche nel caso il verificatore non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali (ad esempio sia il titolare o delegato del pubblico esercizio.)
Anche sotto il profilo della privacy va evidenziato che il Garante, rispondendo ad un quesito rivolto dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione del green pass, ha confermato che “le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021”, tra cui, appunto, i titolari dei pubblici esercizi o loro delegati.
CIRCOLARE MINISTERO DEGLI INTERNI
Link testo della Circolare del Ministero dell’Interno.
