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NOVITA' IRAP DAL 2012

Il DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, ha previsto, all’art. 2, commi da 1 a 3, alcune novità in materia

di IRAP.

In particolare è riconosciuta la deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo del 100% dell’IRAP versata riferita al costo del personale dipendente ed assimilato. A seguito di tale modifica, dal 2012 (mod. UNICO 2013) la tipologia di deduzione sarà differenziata in quanto è deducibile nella misura del 100%, l’IRAP versata riferita ai costi del personale dipendente ed assimilato, mentre resta deducibile nella misura forfetaria del 10% l’IRAP versata riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati.

L’altra novità riguarda la misura della deduzione ex art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, D.Lgs. n. 446/97 (c.d. “cuneo fiscale”) che per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di sesso femminile ovvero di età inferiore a 35 anni, viene aumentata di 6.000 euro passando così da 4.600 a 10.600.

Tali misure consentono di ridurre l’incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile IRPEF/

IRES / IRAP.

Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012, ossia dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.